Circolari
Circolare del Presidente n. 5/2011
Cari Colleghi,
gli Incontri di aggiornamento che la Camera Avvocati organizza vogliono essere occasione di approfondimento e di dibattito anche su temi che riguardano lo svolgimento della nostra attività professionale.
Solo per esempio, l’incontro di febbraio, sul tema della privacy, è stato molto utile per ricordare degli adempimenti talvolta dimenticati; colgo l’occasione per ricordare che il gentilissimo (e preparatissimo) Collega Avv. Stefano Corsini, facendo seguito a quanto ci promise dopo la sua chiara ed apprezzata relazione, ha messo a nostra disposizione tutta la modulistica da lui predisposta: la potete scaricare dal nostro sito, nello spazio download, e anche questo mi pare davvero molto utile.
Ancora per esempio, l’incontro di aprile, sul tema della mediazione, che si terrà venerdì 15 p.v. alle ore 15,30 presso la Sala delle Colonne del Collegio Marconi si profila attualissimo, stante la sciagurata entrata in vigore della nota riforma.
Dico sciagurata, voglio precisarlo, non per l’idea della mediazione in sé e per sé (che personalmente non posso dire di “sentire” molto in profondo: dato che il diritto è quello che ho studiato e con cui ho lavorato per buona parte della mia vita, ho l’ideale, e forse l’illusione, che una società civile dovrebbe essere sempre in grado di dare alle controversie una risposta di Giustizia, e quindi in termini strettamente giuridici; ma mi rendo conto che, nella pratica, in molti ambiti sono opportuni mezzi alternativi di risoluzione delle liti, in quanto meno onerosi dei tradizionali); ma perché davvero sciagurata è la legge, nei suoi contenuti.
Un legislatore a dir poco avulso dalla realtà e dai problemi che effettivamente affliggono il sistema giudiziario:
- ha previsto la mediazione, e l’ha resa obbligatoria, non in materie in cui poteva apparire opportuna (penso alle vertenze in ambito familiare, o di tutela dei consumatori), bensì, paradossalmente, in materie in cui risulterà nella maggior parte dei casi del tutto inutile, dilatoria e defatigante (come nella divisione ereditaria, in cui sono imprescindibili le consulenze tecniche, ovvero nell’accertamento dell’usucapione, in cui sono imprescindibili le prove orali);
- ha ritenuto sufficienti per svolgere la funzione di mediatore titoli e corsi che non garantiscono affatto idonea preparazione e adeguata professionalità (e basterà poco tempo per rendercene conto, temo);
- non ha previsto la necessità dell’assistenza tecnica da parte di noi avvocati (nel malcelato tentativo di esautorarci dal settore: come se fosse possibile mediare una controversia senza che le parti siano consigliate e siano assistite da un operatore del diritto che operi professionalmente);
- ha disciplinato le spese in maniera incongrua e inaccettabile (posto che, ad una interpretazione letterale della normativa, non indifferenti onorari, nelle vertenze aventi rilevante valore, potranno essere pretesi dai mediatori anche se una controparte non si presenta, ovvero se per qualsiasi ragione non si può arrivare ad un progetto di mediazione degno del nome, come quando occorrono accertamenti e quindi istruttoria…);
e si potrebbe continuare per molto ancora (io ritengo senz'altro condivisibile la posizione assunta dal nostro Ordine in merito alla mediazione e alla riforma che la introduce, ossia di criticità sulla legge epperò di collaboratività sull’istituto (NOTA 1); aspetto ulteriore (inerente non alle finalità, che sono invero le stesse, bensì ai mezzi per raggiungerle), e rispetto al quale si può essere d’accordo o meno, è la posizione dello stesso Ordine sulle iniziative dell’OUA di astensione dalle udienze (NOTA 2); difficile dire se tali iniziative sono state opportune, ma certo, almeno per ora, non hanno dato, comunque, risultati).
La conferenza sarà di notevole interesse anche per un’altra, specifica, ragione.
Come preannunciavo in precedente circolare, il nostro Ordine, che non ha ritenuto di istituire, per ora, un organismo di conciliazione proprio, ha stipulato un accordo con la Camera di Commercio e quindi con la Camera Arbitrale della stessa, affinché la mediaconciliazione sia erogata sia a Venezia che nelle altre sedi giudiziarie del territorio, e con la partecipazione dell’Avvocatura, anche attraverso le Associazioni forensi: questa convenzione (che in qualche parte anche noi abbiamo contribuito a formare, e ci menziona attribuendoci la delega per la definizione delle modalità organizzative e per il concreto svolgimento del servizio di mediazione, in attuazione del protocollo, nella nostra sede) è stata appena sottoscritta, la settimana scorsa, e sarà presentata ufficialmente, dall’Ordine, dalla Camera di Commercio e dalla Camera Arbitrale, in una conferenza stampa agli inizi della presente.
Ebbene, nell’incontro di aggiornamento di venerdì, dal titolo “Mediazione e arbitrato, tra obblighi e opportunità”, saranno relatori l’Avv. Manola Faggiotto e l’Avv. Andrea Cesare, che hanno particolarmente approfondito i temi della riforma appunto entrata in vigore, e l’Avv. Patrizia Chiampan, che è proprio la Presidente della Camera Arbitrale Veneziana, ossia dell’organismo di mediazione a cui converrà far riferimento, già solo per il fatto che è partecipato dall’Avvocatura: e quindi possiamo confidare in una gestione dell’attività di mediaconcialiazione svolta in loco, e in cui il nostro ruolo professionale non sia emarginato o svilito.
È bene che a nessuno sfugga che la generalità delle strutture che si propongono alla cittadinanza, anche con grandi sforzi pubblicitari, magnifica l’istituto proprio con la possibilità di prescindere dagli avvocati (emblematico è il discorso di un mediatore di Pordenone, ma con studio a Portogruaro, che trovate nel sito http://www.gianfrancobattiston.it, nello spazio articoli: “ARRIVATA LA MEDIAZIONE CIVILE: NOVITÀ NELLA GIUSTIZIA!" - Intervista con il Dott. Lavacca).
Se mediazione si vuole fare, o vi deve essere, insomma, meglio che avvenga attraverso un organismo anche un po’ nostro.
Per fare solo un esempio, la Camera Arbitrale Veneziana, attraverso la predetta Presidente, ha già precisato che, in caso di contumacia della controparte, il costo della mediazione sarà pari ad un importo minimo (di 80 euro, per il mero verbale; mentre, come si diceva, una interpretazione letterale della normativa consentirebbe di pretendere l’onorario ridotto solo di un terzo); io auspico però anche un chiarimento ulteriore, ossia che tale importo minimo sarà il solo costo anche qualora, per l’atteggiamento della controparte, benché presente, ovvero per la natura della controversia, che implica accertamenti o istruttorie, non vi siano i presupposti per un progetto di mediazione conclusivo della procedura che abbia davvero un senso e una utilità.
Invito anche chi desidera porgere dei quesiti di interesse generale ai relatori di farlo senza esitazioni, inviando in anticipo le domande al nostro indirizzo e–mail:
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Penso proprio che sia una conferenza a cui partecipare; i posti prenotabili attraverso Lextel sono da tempo tutti esauriti ma, in considerazione della particolare attualità ed interesse, faremo aggiungere in sala una ventina di posti in più, che riserviamo agli associati in regola con il pagamento della quota annuale che non fossero riusciti a prenotare in tempo: invito, parimenti, a inviare tali prenotazioni aggiuntive al nostro indirizzo e–mail:
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Ricordo, a proposito della qualifica “in regola", che l’ultima Assemblea, oltre all’approvazione del bilancio, ha fissato la quota:
- mantenendola uguale agli anni scorsi (penso sia tale da ben più di un lustro);
- stabilendo come termine “ultimo” il 30 aprile.
Capisco che non fa piacere, specie di questi tempi, sborsare una somma di danaro, anche se importo che più limitato non si può (usando la tessera per lo sconto, che so, faccio un esempio, al “Decathlon” un paio di volte, già recuperate praticamente l’importo…).
Non fa piacere, d’altra parte, né alla Camera ritrovarsi in scarsità di risorse, né al Tesoriere affaticarsi in richieste e solleciti, né, in generale, a tutti quelli che pagano, sapere che qualcuno, pur beneficiando dell’attività della Camera non meno di loro, non lo fa.
I saluti più cordiali.
Portogruaro, 11 aprile 2011.
Il Presidente
Avv. Alvise Cecchinato
NOTE
(1) V. Delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia nella seduta del 4 aprile 2011, punti da a) a f): “…a) che il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, attuato con D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, ha introdotto nell’Ordinamento italiano l’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; b) che l’attuale attuale disciplina della mediazione palesa gravi criticità di sistema, che andranno emendate con l’introduzione di indispensabili correttivi costituzionalmente orientati, primi fra tutti: l’eliminazione dell’obbligatorietà della mediazione, l’introduzione della previsione della difesa tecnica, l’introduzione di forti requisiti professionalizzanti dei mediatori e degli organismi di mediazione, l’introduzione di adeguate rettifiche alla disciplina delle spese del procedimento; c) che, tuttavia, lo spirito del nuovo strumento, se inteso quale complemento della giurisdizione nella soluzione dei conflitti, appare condivisibile nella parte in cui consente di diffondere una cultura di composizione delle liti non necessariamente avversariale e propone metodi alternativi di risoluzione delle controversie in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008, il cui recepimento ha carattere di obbligatorietà; d) che la relazione tra mediazione e processo civile si deve porre in termini di complementarità all’obiettivo comune dei due sistemi, negoziale e giudiziale, di promuovere e rendere effettivo il diritto di accesso alla Giustizia offrendo ai cittadini una pluralità di strumenti; e) che l’Avvocatura riveste un ruolo di centralità e garanzia per l’accesso dei cittadini alla Giustizia e per tale ragione è chiamata a svolgere un’irrinunciabile funzione sociale; f) che, per tale motivo, l’Avvocatura deve impegnarsi costruttivamente, mediante gli strumenti del diritto, per introdurre nel tessuto normativo della mediazione le indispensabili correzioni che, riconducendo l’Istituto alla sua essenza, lo rendano fruibile da parte dei cittadini;…”.
(2) In relazione all'astensione deliberata dall'OUA dal 6/03/2011 al 22/03/2011, v. Comunicato emesso dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia il 9 marzo 2011: “… invita gli iscritti a un’attenzione particolare, nell’esercizio delle proprie libertà individuali, alle disposizioni del Codice di Autoregolamentazione, così come previsto dall’art. 39 del Codice Deontologico Forense”; in relazione all'astensione deliberata dall'OUA dal 14/04/2011 al 15/04/2011, v. Delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia nella seduta del 4 aprile 2011, punti da h) a i): “…h) che lo strumento dell’astensione dalle udienze non appare idoneo a offrire una risposta concreta e costruttiva alle carenze di sistema della mediazione, ma, al contrario, è suscettibile di accreditare agli occhi dell’opinione pubblica un’immagine distorta dell’Avvocatura, ripiegata corporativamente sulla tutela di propri esclusivi interessi e responsabile del fallimento di un Istituto che, invece, recependo gli auspicati correttivi, potrebbe consentire il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla Direttiva europea; i) che un’Avvocatura nobile e consapevole deve evitare scelte di tipo puramente emozionale e impegnarsi, piuttosto, operativamente nell’Istituto, pur largamente imperfetto, per non lasciarne l’applicazione esclusivamente a organismi privati o soggetti sprovvisti delle indispensabili competenze tecnico-giuridiche, nell’ottica di non aggravare ancor di più il contesto di attuazione della disciplina; .... invita gli Avvocati dell’Ordine di Venezia a prendere le distanze da ogni iniziativa che svilisca il ruolo, la funzione e l’immagine che l’Avvocatura è chiamata a ricoprire nella società”.

