STATUTO

Articolo 1. Costituzione

1. È costituita l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “Camera degli Avvocati di Portogruaro”.
2. L’associazione è libera.

Articolo 2. Finalità

1. La Camera degli Avvocati di Portogruaro si propone:
a) di farsi interprete e rappresentante, in ordine alle problematiche riguardanti l’amministrazione della Giustizia nel territorio del mandamento di Portogruaro, avanti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, gli Organi Giurisdizionali, le Autorità amministrative e il pubblico, proponendone le eventuali soluzioni e attivandosi al proposito;
b) di promuovere la formazione professionale di coloro i quali desiderino intraprendere la professione forense, anche in concerto e ausilio alle iniziative adottate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone;
c) di promuovere ogni opportuna attività di formazione, studio e aggiornamento della professionalità degli Associati;
d) di favorire l’incontro fra gli Associati anche all’infuori dell’attività strettamente professionale.

Articolo 3. Associati

1. La partecipazione alla Camera degli Avvocati di Portogruaro è aperta a tutti gli Avvocati e Praticanti Avvocati che esercitano l’attività professionale precipuamente nel territorio del mandamento di Portogruaro, avendo ivi i propri studi ovvero essendo iscritti per la pratica presso uno di tali studi.
2. È escluso l’Associato:
a) che non sia in regola col versamento della quota d’iscrizione;
b) che si comporti in modo contrastante o incompatibile con la finalità e lo spirito della Camera degli Avvocati di Portogruaro;
c) che sia cancellato o radiato dagli Albi e Registri professionali;
d) che trasferisca il proprio studio fuori dell’ambito del territorio di competenza.
3. Avverso il diniego d’iscrizione o l’esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri e Revisori.
4. Il Presidente, sentito il Direttivo, può attribuire la qualifica di ‘Associati Onorari’ ad ex Avvocati, ex Magistrati, ex Cancellieri o ex appartenenti alle Forze dell’ordine che condividono gli scopi dell’Associazione e sono disposti a contribuire a talune delle sue attività.

Articolo 4. Organi

1. Sono organi della Camera degli Avvocati di Portogruaro:
a) l’Assemblea degli Associati.
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri e Revisori.
2. L’Associato con la maggiore anzianità professionale assume la carica di Presidente Onorario, per lo svolgimento delle funzioni previste dallo Statuto, salvo rinuncia o incompatibilità, nel qual caso la carica di Presidente Onorario è assunta dall’Associato che possa vantare la maggiore anzianità professionale dopo il primo; analogamente si procede in caso di rinuncia o incompatibilità del secondo Associato più anziano, e così oltre.
3. Lo svolgimento di incarichi nell’ambito della Camera degli Avvocati di Portogruaro è assolutamente gratuito e informato a spirito di servizio.

Articolo 5. Assemblea

1. L’Assemblea si compone degli Associati in regola col versamento della quota di iscrizione.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta l’anno, entro il mese di gennaio.
3. L’Assemblea è convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli Associati ovvero d’iniziativa del Presidente o del Collegio dei Probiviri e Revisori o del Presidente Onorario.
4. La convocazione dell’Assemblea è comunicata agli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata, salvo casi d’urgenza, mediante trasmissione ai singoli Associati coi mezzi che si riterranno idonei e pubblicazione sul sito.
5. L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli Associati.
6. L’Assemblea, a maggioranza assoluta dei votanti:
a) elegge il Comitato Direttivo;
b) elegge il Collegio dei Probiviri e Revisori;
c) determina annualmente l’importo della quota d’iscrizione, sentiti il Presidente e il Collegio dei Probiviri e Revisori;
d) approva il rendiconto economico e finanziario e gli eventuali emendamenti;
e) delibera sulle modificazioni dello Statuto e su ogni materia attinente alle finalità statutarie.
7. La riunione assembleare è presieduta dal Presidente, che ne dirige lo svolgimento e ne cura la verbalizzazione in forma riassuntiva.

Articolo 6. Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo si compone di sette Associati, eletti dall’Assemblea tra quanti abbiano previamente presentato la propria candidatura, i quali rimangono in carica due anni e possono essere rieletti.
2. Ogni Associato può presentare la propria candidatura individuale, mediante dichiarazione scritta comunicata al Presidente almeno cinque giorni prima dell’Assemblea all’uopo convocata, espressamente impegnandosi a partecipare con regolarità alle riunioni del Comitato Direttivo.
3. Con identiche modalità, le candidature possono essere presentate anche raggruppate in liste omogenee, comprendenti sino a sette candidati e identificate da un motto, con l’eventuale indicazione di chi, fra i candidati, si propone come Presidente.
4. Immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione, le candidature pervenute sono rese note con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea.
5. Ciascun Associato può esprimere sino a sette preferenze o indicare l’identificativo di una lista, in tal caso esprimendo la preferenza per tutti i candidati della lista scelta.
6. Il Comitato Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente della Camera degli Avvocati di Portogruaro nonché, su proposta di questi, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione.
7. Il Comitato Direttivo è coordinato dal Presidente, si riunisce regolarmente almeno una volta al mese e delibera a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti, che non comporti il venir meno della maggioranza degli stessi, il Comitato Direttivo potrà cooptare, sino a ricomposizione del numero statutariamente previsto, nuovi componenti, scelti tra i candidati non eletti, che nell’ultima elezione, hanno avuto il maggior numero di voti o, in mancanza, tra gli associati che risultino iscritti da almeno due anni. Le relative nomine dovranno essere presentate per la ratifica alla prima Assemblea successiva. I componenti cooptati decadono con il Comitato che sono chiamati ad integrare.
9. Nel caso del venir meno della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Comitato Direttivo.

Articolo 7. Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Camera degli Avvocati di Portogruaro e svolge le funzioni necessarie al perseguimento e compimento degli scopi sociali, attuando le delibere adottate dal Comitato Direttivo.
2. Il Presidente predispone annualmente il rendiconto di gestione del patrimonio sociale e lo sottopone al controllo del Collegio dei Probiviri e Revisori e all’approvazione dell’Assemblea.
3. Il Presidente sottopone preventivamente al Comitato Direttivo le iniziative che intende intraprendere; in casi di necessità e urgenza può adottarle autonomamente in via provvisoria, convocando immediatamente il Comitato Direttivo per la ratifica.
4. Il Presidente, con l’approvazione del Comitato Direttivo, conferisce e revoca deleghe a singoli Associati per lo svolgimento di specifiche funzioni.
5. Il Presidente cura che sia data agli Associati regolare, periodica e in ogni caso tempestiva informazione delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie, nelle forme che si riterranno opportune.
6. Il Presidente può delegare il compimento di specifiche attività a uno o più componenti il Comitato Direttivo, eventualmente affiancati da Associati esterni al Comitato Direttivo stesso; in caso d’impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Presidente Onorario, in collegio con il Segretario e il Tesoriere, per tutto il periodo dell’impedimento; in caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente, il Presidente Onorario, in collegio con il Segretario e il Tesoriere, ne assume interinalmente le funzioni e convoca immediatamente il Comitato Direttivo per reintegrarne la composizione e l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 8. Collegio dei Probiviri e Revisori

1. Il Collegio dei Probiviri e Revisori si compone di tre Associati ed è presieduto dal Segretario eletto nel suo seno.
2. Il Collegio dei Probiviri e Revisori resta in carica due anni e può essere rieletto.
3. Il Collegio dei Probiviri e Revisori decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il Collegio dei Probiviri e Revisori:
a) controlla il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Presidente e può presentare emendamenti;
b) decide in unica istanza sui ricorsi di cui all’articolo 3, comma 3.

Articolo 9. Sede

1. La Camera degli Avvocati di Portogruaro ha sede nei locali all’uopo messi a disposizione dall’Amministrazione comunale in Portogruaro, Piazza Castello n. 1.

Articolo 10. Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili e immobili acquisiti dall’Associazione in ragione o nell’esercizio della sua attività statutaria.
2. Il patrimonio sociale viene impiegato esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il patrimonio sociale non può in alcun modo né sotto alcuna forma essere distribuito agli Associati, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge.
4. La quota di iscrizione è assolutamente intrasmissibile, non rivalutabile e non viene rimborsata in caso di dimissioni o di esclusione dell’Associato.
5. In caso di scioglimento della Camera degli Avvocati di Portogruaro deliberato dall’Assemblea con una maggioranza di almeno i due terzi dei presenti, l’attivo sociale sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale indicata dall’Assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

[N.B.: testo dello Statuto come risultante dalle modifiche introdotte nelle assemblee del 25 ottobre 2015, del 16 settembre 2019 e del 31 gennaio 2020]

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